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DECRETO-LEGGE 25 novembre 2015, n. 185

Misure urgenti per interventi nel territorio. (15G00202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2015
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 2016, n. 9 (in G.U. 23/01/2016, n. 18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
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Testo in vigore dal:  25-7-2021
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Art. 15

Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane
1. Ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, è istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie» da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017. (3)
2. Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi:
a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;
b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;
d) attività e interventi finalizzati alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma 2024.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la predisposizione e attuazione del piano pluriennale, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano può avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia.
3-bis. Nel caso in cui il progetto ammesso sia già stato finanziato con altre risorse pubbliche diverse da quelle stanziate dal presente articolo, il relativo intervento è escluso dal piano pluriennale degli interventi. Resta salva la possibilità che, in sede di rimodulazione annuale del piano, le risorse equivalenti siano destinate, su richiesta del proponente, previa valutazione da parte del CONI dei requisiti necessari e previo accordo con l'ente proprietario, al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dallo stesso soggetto proponente, negli stessi modi e termini già previsti dal CONI, che abbiano analogo o inferiore importo e che posseggano i requisiti previsti.
4. Il CONI presenta annualmente all'Autorità Vigilante una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1. L'Autorità Vigilante invia alle Camere la relazione di cui al periodo precedente.
5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, è possibile utilizzare le procedure semplificate di cui all'articolo 1 comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, 38.(6)
((9))
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, 38.(6)
((9))
8. Per interventi di rigenerazione, ammodernamento, riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano di cui al comma 3, il Comune può deliberare l'individuazione degli interventi promossi da associazioni sportive senza scopo di lucro, per l'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
(4) (5)

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 362) che "Al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9,è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificaazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 28) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti. 29. Per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa".
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 182) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse del Fondo « Sport e Periferie » di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, trasferite alla società Sport e salute Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023".