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DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ((. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali)). (15G00093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/2015
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 14/08/2015, n. 188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  30-1-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile
1. Gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazionerisultanti dal rendiconto 2014 nonpossono essere applicate al bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente già avviata, cessa di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015.
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: "escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014," sono soppresse;
b) dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
"17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.".
3. Nell'esercizio 2015, glienti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione.
4. All'articolo 200, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."
5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo articolo 243-bis, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine, hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
5-bis. Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 243-bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.
6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.(14)
((22))
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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 814) che "L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo".
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AGGIORNAMENTO (22)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 novembre 2019 - 28 gennaio 2020, n. 4 (in G.U. 1ª s.s. 29/01/2020, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)".