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DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonchè proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (15G00019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/2015, ad eccezione dell'art. 15, commi 6-bis e 6-ter che entra in vigore il 1/06/2015.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  30-6-2020
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Art. 5

Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate
1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalità e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato fino al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unità è incrementato di 1.800 unità, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le esigenze previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unità è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente non inferiore a 200 unità. A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente può essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. L'impiego dei predetti contingenti è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2. (2) (3)
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 30.469.870 per l'anno 2015 con specifica destinazione di euro 29.669.870 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 del medesimo articolo del predetto decreto-legge. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 3.441.406, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, quanto a euro 14.830.629, mediante utilizzo delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nella missione "Fondi da ripartire", programma "Fondi da assegnare", dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a euro 12.197.835, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si svolge l'evento Expo 2015, è altresì autorizzato l'impiego, con le stesse modalità di cui al comma 1, di un ulteriore contingente di 600 unità di militari delle Forze Armate dal 15 aprile 2015 al 1° novembre 2015. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 7.243.189,00 di euro, per l'anno 2015, si provvede mediante due appositi versamenti, di pari importo, all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuarsi, nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento, da parte della società Expo, rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e il 30 giugno 2015, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, è autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale.
All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.
3-ter. Allo scopo di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è autorizzata ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiano concluso la ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze armate.
3-quater. Le assunzioni di cui al comma 3-ter sono autorizzate in deroga alle modalità previste dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter del presente articolo, pari a euro 2.632.794 per l'anno 2015 e a euro 1.054.313 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.
3-sexies. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati 'dronì, ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
((L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personale abilitato del Corpo di polizia penitenziaria è previsto nell'ambito delle funzioni svolte dal predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all'interno dei medesimi))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) che "Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di sicurezza che rendono necessaria la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, il piano d'impiego di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2015, anche per l'ulteriore contingente di 4.500 unità, in relazione alle esigenze di cui al primo e secondo periodo del medesimo articolo 5, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2 del presente articolo".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 2016, n. 9, nel modificare l'art. 5-bis, comma 1 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, il contingente di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, è incrementato fino a 1.500 unità a partire dal 16 novembre 2015 e fino al 30 giugno 2016".