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DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (14G00095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30/7/2014, n. 175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
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Testo in vigore dal:  19-5-2020
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di reperire risorse, anche mediante interventi di agevolazione fiscale, per garantire la tutela del patrimonio culturale della Nazione e lo sviluppo della cultura, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di porre immediato rimedio allo stato di emergenza e degrado in cui versano numerosi siti culturali italiani, con particolare riguardo all'area archeologica di Pompei, al complesso della Reggia di Caserta e alle aree colpite da calamità naturali quali la Regione Abruzzo e la città di L'Aquila;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per il rilancio del turismo al fine di promuovere l'imprenditorialità turistica e di favorire la crescita di un settore produttivo strategico per la ripresa economica del Paese, nonché di assicurare la competitività dell'offerta turistico-culturale italiana, anche mediante processi di digitalizzazione e informatizzazione del settore;
Considerata la straordinaria necessità e l'urgenza di assicurare, nell'ambito della più ampia politica di revisione della spesa, l'organica tutela di interessi strategici sul piano interno e internazionale, tramite interventi sulla organizzazione, sui procedimenti e sul personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e di ENIT-Agenzia nazionale del turismo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura
1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione
((, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti))
e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate:
a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208;
b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208.
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 , ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3, del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 5.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17.