stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 12 maggio 2014, n. 73

Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche. (14G00086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/5/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2014, n. 97 (in G.U. 11/7/2014, n. 159).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/2014)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-7-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Gestione degli impianti di collettamento e depurazione nella regione Campania
1. Nelle more del completamento, da parte della Regione Campania, delle attività avviate per l'affidamento delle gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazioni di Succivo, ed al fine di non determinare soluzioni di continuità nella gestione degli impianti medesimi, continuano a produrre effetti, fino al
((30 novembre 2014))
, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012, e successive modificazioni, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alla medesima. Decorso il termine del
((30 novembre 2014))
, cessano comunque gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012.
((
1-bis. Il Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012 invia al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale. Il Commissario riferisce altresì, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 4022 del 2012 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.
1-ter. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle normative nazionale e dell'Unione europea in materia di gestione delle acque reflue e dei rifiuti
))
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza 9 maggio 2012 n. 4022 del Presidente del Consiglio dei Ministri.