stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 14 marzo 2014, n. 25

Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. (14G00040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 maggio 2014, n. 75 (in G.U. 13/5/2014, n. 109).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2014)
nascondi
Testo in vigore dal:  14-5-2014
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Rilevato che, in vista dell'assunzione in data 4 novembre 2014 dei compiti di Vigilanza Unica sugli enti creditizi da parte della Banca Centrale Europea (BCE), l'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, consente alla BCE di chiedere alle autorità nazionali competenti di fornire tutte le informazioni utili per effettuare una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante;
Vista la nota concernente la valutazione approfondita del 23 ottobre 2013, con la quale la BCE ha reso note le modalità con le quali intende condurre l'esercizio di valutazione in cooperazione con le autorità competenti nazionali, indicando che i risultati dell'esercizio di valutazione saranno resi noti nel mese di ottobre 2014;
Rilevato che, a tal fine, la BCE con la medesima nota ha richiesto alle autorità competenti nazionali di avvalersi di soggetti del settore privato per le attività di verifica a livello nazionale;
Considerata la necessità di consentire alla Banca d'Italia di avvalersi della collaborazione di soggetti terzi per l'attività di vigilanza bancaria di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con riferimento all'esercizio di valutazione approfondita;
Considerato che per consentire ai soggetti terzi l'espletamento delle attività loro affidate, è necessario estendere a questi le previsioni relative al segreto d'ufficio di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Vista la nota concernente la valutazione approfondita del 3 febbraio 2014 con la quale la BCE, tra l'altro, ha indicato che l'attività di verifica della qualità degli attivi deve aver inizio entro il mese di marzo;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di modifica della normativa in tema di vigilanza bancaria di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 al fine di consentire l'esecuzione delle attività di verifica nei termini indicati dalla BCE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Avvalimento di soggetti terzi per l'attività di vigilanza bancaria ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013
1. Ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, la Banca d'Italia può avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea, per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
((
1-bis. I soggetti terzi di cui al comma 1 in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. Se, nel corso del mandato loro affidato, insorgono situazioni di conflitto di interessi, i soggetti terzi di cui al comma 1 decadono immediatamente dall'incarico
))
2. Le notizie, le informazioni e i dati di cui i soggetti terzi vengono a conoscenza o in possesso in ragione
((dell'attività di cui al comma 1))
sono coperti dal segreto d'ufficio secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. I soggetti terzi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza
((nell'esercizio dell'attività di cui al comma 1))
.
4. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano le modalità per la condivisione delle informazioni relative alla valutazione approfondita di cui al comma 1, anche in deroga all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.