stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. 28/02/2015, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  19-4-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti


1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2015";
b) alla lettera b), le parole: "appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015".
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
.
3-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
.
3-ter. All'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: "1º gennaio 2015" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2015".
3-quater. La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. All'articolo 55, comma 23-quinquies, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "da emanare entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 31 marzo 2015".
5. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
5-bis. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "22 marzo 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
6. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è prorogata al 30 giugno 2015.
7. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente:
"centottanta".
8. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
9. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2015.
10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015";
b) al secondo periodo, le parole: "entro il 31 agosto 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015.".
10-bis. Nelle more dell'attuazione, per l'annualità 2015, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e dell'effettiva attribuzione delle risorse alle regioni, e comunque fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il competente giudice dell'esecuzione, su richiesta della parte interessata, può disporre la sospensione dell'esecuzione di dette procedure. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2016, non si tiene conto dei benefici fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.