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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
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vigente al 23/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-8-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 46

(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53)
1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "ovvero a mezzo di posta elettronica certificata" sono soppresse;
2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»;
b) all'articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) è soppressa;
c) all'articolo 7 dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:
« 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;
((c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
"1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis"))
;
d) all'articolo 10, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto.».
2. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
« 3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.».