stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-4-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 23-ter

(Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
.
3. Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
-----------
AGGIORNAMENTO (2)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 550) che la presente modifica decorre dal 12 novembre 2014.
-----------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 8, comma 3-quater) che "La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".