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DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. (13G00135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 (in G.U. 08/10/2013, n. 236).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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Testo in vigore dal:  9-10-2013
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Art. 6

((Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei))
1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione di
((arte, musica, danza e teatro contemporanei))
, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprietà dello Stato,
((con particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate,))
non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti
((...))
italiani e stranieri.
((
1-bis. Qualora l'attività dei giovani artisti di cui al comma 1 riguardi progetti architettonici di abbellimento di edifici pubblici e preveda l'esecuzione di opere d'arte di pittura e scultura, di decorazione interna ed esterna, essi possono usufruire di una parte della quota del 2 per cento prevista all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717
))
((
2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi per un periodo non inferiore a dieci anni ad un canone mensile simbolico non superiore ad euro 150 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario. Tali beni sono locati o concessi esclusivamente a cooperative di artisti ed associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano; dall'ente gestore che predispone un bando pubblico ai fini dell'assegnazione dei beni ai progetti maggiormente meritevoli. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare che i soci o gli associati dispongano di un adeguato progetto artistico-culturale. L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore. Le entrate derivanti dal presente comma sono iscritte in un apposito fondo pari ad un milione di euro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che compiano opere di manutenzione straordinaria, in proporzione alle spese sostenute. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di assegnazione dei contributi di cui al periodo precedente, nell'ambito e nel limite delle risorse del fondo di cui al presente comma
))
3.
((Con successivo decreto del))
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,
((da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,))
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di utilizzo dei beni di cui al comma 1 per finalità artistiche nonché le modalità di sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo,
((anche))
, al fine di sostenere, in tutto o in parte, i costi connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene stesso.
((
3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, tra i beni immobili individuati ai sensi del medesimo comma possono essere inseriti anche i beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
))
4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al presente articolo, i beni di loro proprietà.
((
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75
))
((
5-bis. Al fine di sostenere in via permanente le attività della Fondazione MAXXI, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, incrementando il fondo di gestione di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, nei limiti della relativa spesa
))