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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/4/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. 7/6/2013, n. 132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
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Testo in vigore dal:  1-1-2016
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Art. 2

Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10.
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013.
Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.
3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:
a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;
c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;
d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.
5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce formale certificazione alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre 2013, in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e rende noti i risultati delle certificazioni di cui al periodo precedente al tavolo di cui al comma 4, al quale prendono parte, per le finalità di cui al presente comma, anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia.
Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale. (11)
6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni.
7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.".
8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalità dettati dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento.
Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente è tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
((14))
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera a)) che a decorrere dalla di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-bis, introdotto nel presente articolo dal suddetto decreto, sono soppressi il quarto e il quinto periodo del comma 6.
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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 697) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le anticipazioni di liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità".