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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/4/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. 7/6/2013, n. 132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
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vigente al 12/04/2015
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Testo in vigore dal:  12-11-2014 al: 14-8-2015
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le risoluzioni approvate dal Parlamento in data 2 aprile 2013, che hanno approvato la relazione del Governo concernente l'aggiornamento del quadro economico e di finanza pubblica, predisposta ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dalla quale, con riferimento al pagamento alle imprese dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, emerge la assoluta necessità di predisporre interventi di immediata eseguibilità rivolti a graduare il flusso dei pagamenti, accordando priorità ai crediti che le imprese non hanno ceduto al sistema creditizio;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione;
Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di patto di stabilità interno, interventi finalizzati a garantire l'equilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché disposizioni relative al versamento di tributi degli enti locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, per la coesione territoriale e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Pagamenti dei debiti degli enti locali
1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:
a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;
c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1-bis. Sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto. Gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del patto di stabilità interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale. Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune.
4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.
5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale può effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del comma 2.
6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
7. Al fine di fornire liquidità agli enti locali, per l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.
8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali.
9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 GIUGNO 2013, N. 64. (5)
10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, è destinata, entro il 31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014. (6) (11a) (11)
10-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, nonché ai fini dell'erogazione delle risorse già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva
((, ove necessario, previo contestuale incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in conformità alla legislazione vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati))
, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresì, per le regioni, ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo. (10)
11. Ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..
12. Per le attività oggetto dell'addendum alla convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.
L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidità ai sensi del comma 13, e che ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.
15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13.
16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni di cassa eventualmente concesse in applicazione dell'articolo 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che risultassero non dovute, sono recuperate da parte del Ministero dell'interno.
17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è pari almeno al 30 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.
Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità. (10)
17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato.
17-ter. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «sono versate» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque ed inderogabilmente versate».
17-quater. All'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma sono altresì esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione del comma 14 del presente articolo».
17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.
17-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è differito al 31 dicembre 2013".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 13, comma 8) che "La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al fine di far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine".
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società ed enti partecipati da enti locali, la dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata per l'anno 2014 di 2.000 milioni di euro".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, ha disposto:
- (con l'art. 3-bis, comma 1) che "Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni".
- (con l'art. 3, comma 2-bis) che "Al primo periodo del comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: "anche se riconosciuti in bilancio in data successiva" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti"".
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AGGIORNAMENTO (11a)

Il Decreto 23 giugno 2014 (in G.U. 12/07/2014, n. 160) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'anno 2014, ai fini del decreto in esame, l'incremento della dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è pari a 2.000 milioni di euro".