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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
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Testo in vigore dal:  20-4-2013

Art. 53

Abrogazione espressa di norme primarie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

Note all'art. 53:
Si riporta il testo dell'articolo 26 della citata legge n. 241 del 1990, come modificata dal presente decreto:
«Art. 26. Obbligo di pubblicazione
1. (abrogato).
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.».
Il testo della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , modificata dal presente decreto, è pubblicata nella Gazz.
Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz.
Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , è
pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal presente decreto:
«Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
3-bis. (abrogato).».
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
La legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dal presente decreto, è pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.
La legge 18 giugno 2009, n. 69, modificato dal presente decreto, è pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz.
Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.
Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz.
Uff. 13 maggio 2011, n. 110.
Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz.
Uff. 24 giugno 2011, n. 145.
Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 luglio 2011, n. 155.
La legge 11 novembre 2011, n. 180, modificata dal presente decreto, è pubblicata nella Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n. 265.
Il decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 febbraio 2012, n. 30.
Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.
Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O. 1