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DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  15-8-2012
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Art. 23-ter

(( (Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici). ))
((
1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, fra le parole: "dell'economia e" e: "finanze" è inserita la seguente: "delle"; dopo le parole: "capitale sociale pari" le parole: "a 2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ad almeno un milione e comunque non superiore a 2 milioni"; dopo le parole: "immobiliari chiusi promossi" sono inserite le seguenti: "o partecipati"; dopo le parole: "in forma consorziata" sono inserite le seguenti: "o associata" e dopo le parole: "ai sensi" le parole: "dell'articolo 31" sono soppresse;
2) al terzo periodo, dopo le parole: "Il capitale" sono inserite le seguenti: "della società di gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente comma" e dopo le parole: "dal Ministero dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis";
3) al quinto periodo, dopo la parola: "investono" è inserita la seguente: "anche";
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "immobiliare promossi" sono inserite le seguenti: "o partecipati"; dopo le parole: "in forma consorziata" sono inserite le seguenti: "o associata"; dopo le parole: "ai sensi" sono soppresse le parole: "dell'articolo 31"; dopo le parole: "del fondo medesimo," sono inserite le seguenti: "ovvero trasferiti," e dopo la parola: "diritti" sono inserite le seguenti: "reali immobiliari,";
2) al secondo periodo dopo le parole: "Tali apporti" sono inserite le seguenti: "o trasferimenti";
3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Possono presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: "nel fondo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater" e le parole: "ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175," sono sostituite dalle seguenti: "al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209";
2) al secondo periodo, la parola: "suddetti" è soppressa e dopo la parola: "fondi" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 1. Il 20 per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo è destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater";
3) all'ultimo periodo, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 8-ter e 8-quater";
d) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo la parola: "conferimento" sono inserite le seguenti: "o trasferimento" e le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater";
2) al secondo periodo, le parole: "di cui al comma 2" sono soppresse;
3) al quarto periodo, dopo la parola: "apporto" sono inserite le seguenti: "o il trasferimento"; le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater"; le parole: "all'espletamento" sono sostituite dalle seguenti: "al completamento" e tra le parole: "delle procedure" e: "di valorizzazione e di regolarizzazione" è inserita la seguente: "amministrative";
4) al quinto periodo, dopo le parole: "non sia completata," sono inserite le seguenti: "secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio," e dopo le parole: "i soggetti apportanti" le parole: "di cui al comma 1" sono soppresse;
5) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli Enti territoriali è riconosciuto, in favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro";
e) al comma 7, dopo le parole: "Agli apporti" sono inserite le seguenti: "e ai trasferimenti";
f) al comma 8-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: "gestione del risparmio" la parola: "del" è sostituita dalle seguenti: "costituita dal";
2) al secondo periodo è soppressa la parola: "predetta" e dopo le parole: "società di gestione del risparmio" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1";
3) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la società di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del demanio. Per le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'Agenzia del demanio, quest'ultima utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni della società, nonché per tutte le attività, anche propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente articolo";
g) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:
"8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma.
Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di immobili di proprietà. Possono altresì essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia del demanio e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei competenti organi degli Enti interessati, della volontà di valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, disciplinano, altresì, le modalità di concertazione con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di governo territoriale interessati, nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalità ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresì, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari. Con uno o più decreti del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni di proprietà statale assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalità istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato.
A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, l'Agenzia del demanio avvia le procedure di regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna è da effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti individuativi.
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti dell'Agenzia del demanio è disposto d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle conseguenti attività di iscrizione catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprietà dello Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite, anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte le attività rese in favore delle Amministrazioni dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest'ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convenzioni con le parti interessate".
1-bis. All'articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione".
2. Sono abrogati:
b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: ", a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
d) i periodi dal secondo al quinto dell'articolo 2, comma 196-bis, della legge n. 191 del 2009.
))