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DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  30-6-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 23-quinquies

Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali).
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le Agenzie fiscali provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:
1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;
2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205; (41) (69)
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione, per il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 23-quater del presente decreto.
1-bis. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della propria autonomia contabile ed organizzativa, adegua le politiche assunzionali e di funzionamento perseguendo un rapporto tra personale dirigenziale e personale non dirigente non superiore a 1 su 15.
1-ter. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui al comma 1, lettere a), numero 1), e b), si applicano anche agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, che si applica anche con riferimento ad entrambe le sezioni dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.
((
1-quater. La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è aumentata di 3 unità
))
2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal predetto comma entro il 31 ottobre 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni organiche relative al personale amministrativo di livello dirigenziale e non dirigenziale operante presso le segreterie delle commissioni tributarie ed ai giudici tributari. Gli otto posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posti di livello dirigenziale non generale. La riduzione dei posti di livello dirigenziale generale di cui al presente comma concorre, per la quota di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla riduzione prevista dal comma 1. I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del presente decreto conservano l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali non ha effetto sul numero degli incarichi conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.
5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali è effettuata, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti ed in deroga all'articolo 10, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:
a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione centrale, l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;
b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali che svolgono compiti analoghi sono accorpate;
c) con riferimento alle strutture che operano a livello territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le competenze sono riviste in modo tale che, di norma:
1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale non hanno mai competenza infraregionale;
2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in cui gli uffici abbiano sede in comuni città metropolitane;
3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la direzione comunicazione istituzionale della fiscalità è trasferita, con il relativo assetto organizzativo e l'attuale titolare, al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. La direzione comunicazione istituzionale della fiscalità assume la denominazione di direzione comunicazione istituzionale e svolge i propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali del Ministero. Il Dipartimento delle finanze esercita le competenze in materia di comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano con le modalità e con la decorrenza stabilite con il regolamento di organizzazione del Ministero adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del presente decreto.
7. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei s.p.a. e della Consip S.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione del presente decreto, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di amministratore delegato. Per tali incarichi si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione delle necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle società di cui al comma 7.
(41)

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AGGIORNAMENTO (41)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 157 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 8) che "Ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono di non meno del 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione";
- (con l'art. 1, comma 9) che "Le agenzie provvedono a una riduzione complessiva di almeno il 10 per cento delle posizioni dirigenziali di livello generale, computata con riferimento alla dotazione organica cumulativa delle agenzie stesse relativa a tali posizioni";
- (con l'art. 1, comma 10) che "A seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, i fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente di prima e seconda fascia sono corrispondentemente ridotti in proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi".
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AGGIORNAMENTO (69)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 94, lettera b)) che "il secondo periodo dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), è soppresso a decorrere dalla data di operatività delle posizioni organizzative di cui al comma 93 e comunque non oltre il 30 aprile 2019".
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, nel modificare l'art. 1, comma 94, lettera b) della L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha conseguentemete disposto (con l'art. 1, comma 325) che la presente modifica non ha effetto nei confronti dell'Agenzia che non emani entro il 31 dicembre 2018 i bandi per la selezione dei candidati a ricoprire le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.