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DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2013
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Art. 23-novies

(Procedura).
1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia, almeno
((quindici giorni))
prima della data di sottoscrizione prevista, una richiesta che include:
a) la delibera del consiglio di amministrazione;
b) l'importo della sottoscrizione richiesta;
c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso;
d) la data di sottoscrizione prevista;
e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3.
2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, la Banca d'Italia valuta:
a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla conformità del Piano alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 23-octies e dalle disposizioni di vigilanza;
b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell'Emittente;
c) il profilo di rischio dell'Emittente;
((
d) la computabilità dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di vigilanza;
))
e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del conseguimento delle finalità di cui all'articolo 23-sexies, comma 1.
3. La Banca d'Italia può chiedere all'Emittente chiarimenti, integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 2 è sospeso. Le valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente e al Ministero.
((Nel termine di cui al comma 2 la Banca d'Italia rilascia altresì l'autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.))
4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero è effettuata, per l'ammontare di cui al comma 2, lettera e), comunicato dalla Banca d'Italia, sulla base della positiva valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2.
5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 23-undecies.
6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.