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DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. (12G0096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012, n. 122 (in G.U. 03/08/2012, n. 180).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  8-12-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 15

Sostegno al reddito dei lavoratori
1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, può essere concessa, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennità,
((definita anche secondo le forme e le modalità previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,))
con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.
2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti
((da definire con il decreto di cui al comma 3,))
, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, è riconosciuta, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, una indennità una tantum nella misura da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.
3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2. L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011 , n. 183.