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DECRETO-LEGGE 7 maggio 2012, n. 52

Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. (12G0074)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/05/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94 (in G.U. 6/7/2012, n. 156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/04/2016)
Testo in vigore dal:  7-7-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

(( (Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto) ))
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1. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali" sono soppresse e, dopo le parole: "utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A".
2. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328".
3. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate dalla società Consip S.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché al mercato elettronico della pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza
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