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DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012) (1)

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (12G0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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Testo in vigore dal:  25-3-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

(( (Norme per rendere efficace l'azione di classe).

1.All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "nonché gli interessi collettivi";
b) al comma 2, alinea, sono premesse le seguenti parole: "L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori.";
c) al comma 2, lettera a), la parola: "identica" è sostituita dalla seguente: "omogenea";
d) al comma 2, lettera b), la parola: "identici" è sostituita dalla seguente: "omogenei" e dopo la parola: "prodotto" sono inserite le seguenti: "o servizio";
e) al comma 2, lettera c), la parola: "identici" è sostituita dalla seguente: "omogenei";
f) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "di difensore" sono inserite le seguenti: "anche tramite posta elettronica certificata e fax";
g) al comma 6, secondo periodo, le parole: "l'identità dei diritti individuali" sono sostituite dalle seguenti: "l'omogeneità dei diritti individuali";
h) al comma 12, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo.
Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti"))