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DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 104

Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti. (12G0126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/2012
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  21-7-2012

Art. 12

Controlli e poteri inerenti l'attività di vigilanza
1. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta con riferimento al presente decreto e al pertinente atto delegato applicabile al prodotto che l'etichetta prevista è assente, incompleta o inesatta, o che la scheda prevista è assente o incompleta o inesatta o non redatta in lingua italiana, o che la documentazione tecnica è incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta la contemporanea mancanza dell'etichetta e della scheda o che la documentazione tecnica è assente o non è tenuta a disposizione o messa a disposizione entro i termini stabiliti dall'articolo 5, comma 5, dispone nei confronti del fornitore il divieto di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio del prodotto, ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta la presenza sul prodotto di etichettature energetiche non autorizzate o di simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.
4. Le misure di cui ai commi da 1 a 3 sono adottate con provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui è possibile ricorrere. I costi relativi sono a carico dei fornitori e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.