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DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012, n. 147

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. (12G0168)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012
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Testo in vigore dal:  14-9-2012

Art. 13

Modificazioni all'articolo 75 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di mediatore marittimo
1. All'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge».
Note all'art. 13:
Si riporta il testo dell'articolo 75 del citato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, così come modificato dal presente decreto:
"Articolo 75 Attività di mediatore marittimo
In vigore dal 8 maggio 2010
1. Per l'attività di mediatore marittimo è soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attività, all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 478, le lettere a), b) e c) sono soppresse e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, le lettere a), c) e d) sono soppresse.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 12 marzo 1968, n. 478, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
7. Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio."