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DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012, n. 147

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. (12G0168)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012
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Testo in vigore dal:  14-9-2012

Art. 11

Modificazioni all'articolo 73 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di intermediazione commerciale e di affari
1. All'articolo 73 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;
b) il comma 7 è abrogato.
Note all'art. 11:
Si riporta il testo dell'articolo 73 del citato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, così come modificato dal presente decreto:
"Articolo 73 Attività di intermediazione commerciale e di affari
1. È soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.
2. Le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di agente d'affari non rietranti tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
È fatta salva per le attività relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
7. (abrogato) ".