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DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. (12G0096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012, n. 122 (in G.U. 03/08/2012, n. 180).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  1-1-2024
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2012, adottato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, nonché le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, con le quali è stato dichiarato fino al 31 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;
Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1 del 22 maggio 2012 e le ordinanze n. 2 e 3 del 2 giugno 2012 con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti volti al primo soccorso, all'assistenza della popolazione nonché ai primi interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo e favorire gli interventi di ricostruzione, la ripresa economica e l'assistenza alle popolazioni colpite;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali,della giustizia, della difesa, dell' istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali ;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. (4)
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è prorogato fino al 31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario è disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. (7) (11) (14) (16) (20) (26) (28) (31)
((32))
4. Agli interventi di cui al presente decreto provvedono i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché delle strutture regionali competenti per materia. A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2.
5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonché alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga. (9)

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 16, comma 6) che "Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013".
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2014".
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AGGIORNAMENTO (9)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 357) che "Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici".
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 9-ter) che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015".
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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art. 13, comma 01) che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2016".
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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 11, comma 2-bis) che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2018".
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AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 44) che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione".
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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, ha disposto (con l'art, 15, comma 6) che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione".
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AGGIORNAMENTO (28)

La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 459) che " Il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022".
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AGGIORNAMENTO (31)

La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 764) che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione".
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AGGIORNAMENTO (32)

La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 408) che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2024, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione".