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DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/2024)
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vigente al 25/04/2024
  • Articoli
  • DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHÈ IN MATERIA DI ENTRATE

    Capo I
    Riduzione dei costi della politica e degli apparati
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di
    impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione
    scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione
    finanziaria
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • Finanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di carattere finanziario
  • 21
  • 22
  • Disposizioni in materia di entrate
  • 23
  • 24
  • 25
  • DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 33 bis
  • 33 ter
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • DISPOSIZIONI FINALI
  • 40
  • 41
  • Allegati
Testo in vigore dal:  10-8-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Election day
1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.
2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.
2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.
((
2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali ivi previste
))