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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212

((Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile)). (11G0255)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 2012, n. 10 (in G.U. 20/02/2012, n. 42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/2012)
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Testo in vigore dal:  23-12-2011

Art. 15

Proroga dei magistrati onorari
1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».
2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall' articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall' articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.