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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2011, n. 16

Regolamento recante istituzione della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. (11G0060)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2011
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Testo in vigore dal:  25-3-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 giugno 2004, n. 146, n. 147 e n. 148, con le quali sono state istituite, rispettivamente, le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani;
Considerato che nel turno elettorale amministrativo svoltosi nel mese di giugno 2009 si è provveduto all'elezione del Consiglio e del Presidente dell'Amministrazione provinciale per le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani;
Ravvisata la necessità di istituire la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 novembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo
1. Nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani è istituita la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali."
- La legge 11 giugno 2004, n. 146, reca: "Istituzione della provincia di Monza e della Brianza".
- La legge 11 giugno 2004, n. 147, reca: "Istituzione della provincia di Fermo".
- La legge 11 giugno 2004, n. 148, reca: "Istituzione della provincia di Barletta - Andria - Trani".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative):
"8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74."
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca: "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266".