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DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/2024)
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Testo in vigore dal:  24-7-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Finanziamento dei partiti politici
1.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 2012, N. 96))
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2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111".
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 2012, N. 96))
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