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DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 54

Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. (11G0097)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
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vigente al 26/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  12-5-2011

Art. 4

Rappresentanti autorizzati
1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.
2. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione dell'autorità di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo;
b) a seguito di una richiesta motivata dell'autorità competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo;
c) cooperare, su richiesta, con l'autorità competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.