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DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 54

Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. (11G0097)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  12-5-2011

Art. 14

Marcatura CE
1. I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono conformi al presente decreto.
2. La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono altrimenti conformi al presente decreto possono essere presentati ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purché un'indicazione chiara precisi che il giocattolo non è conforme al presente decreto e che non saranno messi a disposizione sul mercato comunitario prima di essere resi conformi.
4. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio.
5. La marcatura CE può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
Note all'art. 14:
Per i riferimenti del regolamento (CE) n.765/2008 si vedano le note alle premesse.