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DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2011, n. 15

Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. (11G0055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2011
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  23-3-2011

Art. 5

Funzioni dell'autorità competente
1. L'Autorità competente di cui all'articolo 4 svolge le seguenti funzioni:
a) vigila sul rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento;
b) organizza controlli e verifiche, su scala adeguata, della conformità dei prodotti alla pertinente misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che dà attuazione alla medesima misura. A tale fine l'Autorità competente dispone il prelievo di campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformità ed esigere dalle parti interessate la fornitura di tutte le informazioni necessarie, come specificato nelle misure di esecuzione;
c) obbliga, nel caso di prodotti non conformi ai sensi dell'articolo 9, il fabbricante, il suo mandatario o in sua mancanza l'importatore, a rendere i prodotti conformi ed a porre fine alla violazione entro un congruo termine, adottando, se del caso, tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ovvero per limitare o vietare l'immissione sul mercato e la vendita dei prodotti in questione;
d) è responsabile dell'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 10;
e) garantisce un'efficace sorveglianza del mercato ai fini dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso l'uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;
f) tiene informata la Commissione europea dei risultati della sorveglianza del mercato;
g) provvede affinchè i consumatori e gli altri interessati possano presentare osservazioni in merito alla conformità dei prodotti.