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DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2011, n. 15

Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. (11G0055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2011
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vigente al 26/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  23-3-2011

Art. 17

Sanzioni
1. Chiunque mette in commercio o mette in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità ovvero con marcatura o dichiarazione contraffatta è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da ventimila euro a centocinquantamila euro.
2. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto di commercializzazione disposto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da diecimila euro a cinquantamila euro.
3. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto o la limitazione di cui all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da quarantamila euro a centocinquantamila euro.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Note all'art. 17:
- Per i riferimenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse.