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DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (10G0101)

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  31-7-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 47

(Concessioni autostradali)
1. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole : "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2010";
b) il comma 2. bis è sostituito dal seguente: "2. bis. - La società ANAS S.p.A.
((, salva la preventiva verifica da parte del Governo presso la Commissione europea di soluzioni diverse da quelle previste nel presente comma che assicurino i medesimi introiti per il bilancio dello Stato e che garantiscano il finanziamento incrociato per il tunnel di base del Brennero e le relative tratte di accesso nonché la realizzazione da parte del concessionario di opere infrastrutturali complementari sul territorio di riferimento, anche urbane o consistenti in gallerie,))
entro il
((31 dicembre 2010))
pubblica il bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS S.p.A. in ordine ai contenuti del bando di gara
((e del relativo capitolato o disciplinare))
, ivi compreso il valore della concessione, le relative modalità di pagamento e la quota minima di proventi
((annuale, comunque non inferiore a quanto accantonato in media negli esercizi precedenti,))
che il concessionario è autorizzato ad accantonare nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il predetto bando deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura.".
((1))
2. All'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "la società Autostrada del Brennero S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero".
b) al primo periodo, dopo le parole: "il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie" sono aggiunte le parole: "nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona"
c) al secondo periodo, le parole: "Tale accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "Tale accantonamento nonché il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta".
d) Al terzo periodo le parole: "dalla società Autostrada del Brennero S.p.A. entro il 30 giugno 1998" sono sostituite dalle seguenti: "dalla società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011" e le parole "con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012".
3. L'articolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre 2009 n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei Piani economico-finanziari alle prescrizioni del CIPE attestato dal concedente dandone comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, gli schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione di cui all'articolo 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286".
((3-bis. All'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: "di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui" sono sostituite dalle seguenti: "nazionali e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonché quelli aventi strutture con sedimi in regioni diverse";
b) nel secondo periodo, dopo le parole: "del Presidente del Consiglio dei ministri", sono inserite le seguenti: ", da adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma".
3-ter. All'articolo 2, comma 200, alinea, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "all'esterno del territorio dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: "con riguardo anche ai sistemi aeroportuali unitariamente considerati"))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. di conversione 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che all'articolo 47, comma 1, lettera b) "dopo le parole:
"della legge 27 dicembre 1997, n. 449," sono inserite le seguenti: "nonché l'indicazione delle opere infrastrutturali complementari, anche urbane o consistenti in gallerie, la cui realizzazione, anche mediante il ricorso alla finanza di progetto, deve rientrare tra gli obblighi assunti dal concessionario"".