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DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010, n. 187

Misure urgenti in materia di sicurezza. (10G0211)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217 (in G.U. 18/12/2010, n.295).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-12-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;
Considerata altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare mirati interventi per rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla cooperazione internazionale di polizia;
Ritenuta inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalità del Ministero dell'interno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive
((
1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2013"
))
2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente: "3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica anche alle società sportive che impiegano personale di cui all'articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter.".