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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010, n. 150

Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. (10G0169)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2012)
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Testo in vigore dal:  28-12-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'allegato 1, n. 86;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 aprile 2010;
Acquisiti i pareri della Commissione permanente Giustizia della Camera dei deputati in data 21 luglio 2010 e della Commissione permanente Affari costituzionali del Senato della Repubblica in data 29 giugno 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro per lo sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità con le quali sono rilasciate le informazioni concernenti la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, a seguito degli accessi e degli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.
(1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto (con l'art. 116, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonché quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 120, comma 2, lettera d)) che dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV del medesimo decreto è abrogato il D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, ha disposto:
- (con l'art. 116, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonché quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto";
- (con l'art. 120, comma 2, lettera c)) che a decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1 del medesimo decreto è abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490.