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DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010, n. 187

Misure urgenti in materia di sicurezza. (10G0211)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217 (in G.U. 18/12/2010, n.295).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-12-2010
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Art. 2-bis

(( (Fondo di solidarietà civile). ))
((
1. A favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura, è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà civile, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è alimentato:
a) da una quota del Fondo unico giustizia in misura non superiore ad un quinto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, riassegnate al Ministero dell'interno con le modalità ivi previste;
b) dall'ammontare delle somme riscosse per le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto;
c) da contribuzioni volontarie, da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.
2. Il Fondo, nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, provvede:
a) nella misura del 30 per cento, all'elargizione di una somma di denaro, a titolo di contributo al ristoro del danno subito, a favore delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso di lesioni che abbiano comportato la morte o un'invalidità permanente superiore al 10 per cento, secondo la tabellazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a condizione che il soggetto danneggiato non abbia concorso alla commissione dei reati medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) nella misura del 70 per cento, ad interventi di solidarietà civile nei confronti delle vittime di azioni delittuose avvenute in occasione o a causa di manifestazioni diverse da quelle di cui alla lettera a), per le quali la vigente normativa non prevede altre provvidenze, comunque denominate, a carico del bilancio dello Stato, compresi il concorso economico ad iniziative di riduzione del danno, finalizzato anche alla definizione transattiva di liti concernenti il risarcimento dei danni alla persona e l'eventuale pagamento delle somme disposte dal giudice.
3. All'elargizione delle somme e agli interventi di cui al comma 2, nonché all'individuazione delle modalità relative all'esercizio del diritto di rivalsa o all'eventuale rinuncia ad esso, provvede il Ministero dell'interno, previo parere di un collegio, presieduto da un prefetto, la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Al funzionamento e alla gestione del Fondo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, comprese quelle relative ai limiti e ai criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili del Fondo e per l'individuazione degli aventi diritto, nonché per la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno e per l'eventuale rinuncia dell'amministrazione, in tutto o in parte, al diritto di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto
))