stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 20 maggio 2010, n. 72

Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonchè per l'assegnazione di quote di emissione di ((anidride carbonica)). (10G0095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 2010, n. 111 (in G.U. 20/07/2010, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-7-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 2


Misure urgenti in materia di emissioni di
((anidride carbonica))
1. Per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote di emissione di
((anidride carbonica (CO2) ))
a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, determina il numero di quote di CO2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
2. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 1 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 di cui all'articolo 10 della citata direttiva 2003/87/CE,
((come sostituito dalla direttiva 2009/29/CE))
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravi per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99
((, e successive modificazioni))
.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissione di CO2 e la successiva riassegnazione .
5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.