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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2024)
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vigente al 18/05/2024
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Testo in vigore dal:  7-7-2017
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Art. 173

(( (Organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri). ))
((
1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende:
a) Comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi legionali, nonché assicurano la gestione della disciplina e l'attività ispettiva tecnico-logistica;
b) Comandi legionali, con competenza sul territorio di una o più regioni amministrative, retti da generale di divisione o di brigata, cui risale la responsabilità della gestione del personale e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività dei comandi provinciali, nonché assicurano attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico e amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni;
c) Comandi provinciali, retti da generale di brigata o da colonnello, cui sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilità dell'analisi e del raccordo delle attività operative e di contrasto della criminalità condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma;
d) Comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilità della direzione e del coordinamento delle attività di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale, nonché l'assolvimento dei compiti militari;
e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali, nonché l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima e in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da luogotenente, maresciallo maggiore o maresciallo capo.
2. L'organizzazione territoriale, struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle attività di rispettiva competenza.
))