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DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2010, n. 10

Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale. (10G0032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 2010, n. 52 (in G.U. 09/04/2010, n.82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2010)
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Testo in vigore dal:  10-4-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche alla disciplina della competenza per materia della Corte di assise, al fine di prevenire le difficoltà pratiche conseguenti ai recenti indirizzi giurisprudenziali in tema di attribuzione della competenza per il reato di associazione di tipo mafioso aggravato;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la disciplina sulla competenza della corte d'assise e dei tribunali, al fine di consentire una migliore organizzazione dell'amministrazione della giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche in materia di competenza
della corte di assise
((
1. All'articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";
b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni"
))
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata già esercitata l'azione penale.