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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 settembre 2009, n. 185

Modificazioni al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva. (09G0194)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2010
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Testo in vigore dal:  6-1-2010

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive, nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle stesse sono stabilite con decreto direttoriale emanato dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, di modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la competenza in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, con il quale si riordina l'Istituto per il credito sportivo;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, con cui è approvato il regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha previsto l'affidamento in concessione, attraverso una o più procedure ad evidenza pubblica, dell'esercizio dei giochi pubblici, tra cui concorsi pronostici su base sportiva;
Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 che ha previsto l'affidamento in concessione, attraverso procedura ad evidenza pubblica, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, tra cui i concorsi pronostici su base sportiva;
Visto il decreto direttoriale del 18 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2008, n. 51, con cui sono state, tra l'altro, adottate le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva;
Ritenuto necessario, al fine di introdurre una nuova formula di gioco per i concorsi pronostici «Totogol» e «+Gol», modificare la disciplina di regolamentazione dei concorsi pronostici su base sportiva;
Ritenuta, inoltre, la necessità di apportare alcune modifiche alle modalità di acquisizione dei risultati definitivi degli eventi inseriti nel palinsesto dei concorsi pronostici sportivi, alla composizione della commissione di controllo, alle modalità di pagamento dei premi di importo superiore ad € 3.000,00 agli aventi
diritto nonché alla definizione del «punto di vendita», disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 11313 del 4 agosto 2009;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni
1. L'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate;
d) cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a caratura, anche speciale, che costituisce ricevuta di partecipazione;
e) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale non viene più abilitato ad accettare giocate;
f) colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente ai concorsi pronostici Totocalcio; i nove pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici «il 9», abbinato al Totocalcio; i sette pronostici espressi dal partecipante, tra i quattordici eventi in palinsesto, relativamente al concorso pronostici Totogol; i quattro pronostici espressi dal partecipante, tra i quattordici eventi in palinsesto, relativamente al concorso pronostici «+Gol», abbinato al Totogol;
f-bis) colonna unitaria vincente, l'esatta sequenza di pronostici ufficializzata da AAMS in base all'esito degli eventi oggetto del concorso;
g) commissione di controllo, l'organo deputato al controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione, alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relative all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;
i) concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
l) concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche in più giorni, oggetto del pronostico del partecipante;
m) concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici «il 9», abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici «il 9» per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici Totogol l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici «+Gol», abbinato al concorso pronostici Totogol, l'ultimo concorso pronostici «+Gol» per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato «il 9», un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità od in una sua frazione temporale, od un'azione dell'avvenimento stesso sul cui esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato «+Gol», un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità o in una sua frazione temporale;
p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne unitarie su un'unica schedina di gioco;
q) giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
r) giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
s) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica;
t) giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici «il 9», la scritturazione abbreviata, su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o tre pronostici, cioè varianti doppie o triple, per uno o più degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici Totogol e l'abbinato concorso pronostici «+Gol», la scritturazione abbreviata su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due, o più pronostici, in almeno una delle posizioni da pronosticare; nello sviluppo della giocata sistemistica, non sono considerate valide, e quindi sono escluse dalla giocata, tutte le colonne unitarie che contengono almeno uno stesso pronostico in più di una posizione. Per le giocate sistemistiche riferite al concorso pronostici «+Gol», sono escluse dalla giocata tutte le colonne unitarie non considerate valide ai fini del concorso Totogol;
u) giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata dal partecipante; la giocata valida determina le colonne unitarie valide da considerare ai fini della individuazione delle colonne unitarie vincenti;
v) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
z) jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici «il 9», abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di qualsiasi categoria e riassegnato alla 1ª categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici «+Gol», abbinato al concorso pronostici Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo;
aa) operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella fornitura di servizi di gioco;
bb) partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
cc) posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria giocata;
dd) premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione;
ee) premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in ogni colonna unitaria precedentemente giocata;
ff) punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario nell'ambito della propria organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e comunicati ad AAMS prima dell'inizio dell'attività di concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia;
gg) punto di vendita, l'esercizio collegato ad uno dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero ad uno dei concessionari di cui all'articolo
1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
hh) resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote unitarie di vincita;
ii) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio o del rimborso stesso;
ll) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:
i. le vincite pagate dai punti di vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;
ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
iii. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;
iiii. il compenso spettante al concessionario;
mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;
nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
oo) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;
pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive.».
2. L'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«1. La partecipazione al concorso avviene utilizzando apposite schedine di gioco, oppure con digitazione diretta dei pronostici sul terminale di gioco, ovvero con le modalità previste per il gioco a distanza.».
3. All'articolo 4 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La partecipazione al concorso, se effettuata presso i punti di vendita, è attestata unicamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco. Le disposizioni in materia di gioco a distanza regolano la partecipazione al concorso effettuata attraverso i canali di raccolta autorizzati a tale tipologia di gioco.».
b) nel comma 3, primo periodo, la parola «è» è sostituita con la parola «sia».
4. All'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, la parola «consentono» è sostituita dalla parola «consentano» e la parola «impediscono» è sostituita dalla parola «impediscano».
5. L'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«2. La commissione è composta da due rappresentanti di AAMS con qualifica di dirigente, di cui uno svolge le funzioni di presidente, e da un dipendente di AAMS appartenente alla terza area, cui sono affidate anche le funzioni di segretario.».
6. Dopo l'articolo 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è inserito il seguente:
«7-bis (Validità dei risultati). - 1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del concorso è assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS sulla scorta dell'acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 12, relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo sulla scorta dell'acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet;
c) che AAMS, sulla scorta dell'acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet, dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o più eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera a), per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato «il 9» l'evento, ai fini del concorso, è considerato non disputato ed è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato «+Gol» l'evento, ai fini del concorso, è considerato non disputato e si assumerà quale risultato valido, ai fini della determinazione della colonna vincente, quello del primo evento valido in schedina.
5. In deroga a quanto previsto al precedente comma 4, sono considerati, comunque, validi gli eventi che sono rinviati al giorno successivo.
6. Se uno o più eventi sono dichiarati sospesi nel giorno prestabilito per l'avvenimento, ovvero nel giorno successivo qualora ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, gli eventi, ai fini del concorso, sono considerati non conclusi.
7. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o più eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato «il 9» è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato «+Gol» è considerato valido il risultato conseguito sul campo al momento dell'ultima interruzione prima della dichiarazione di non conclusione dell'evento.
8. Per il concorso pronostici Totocalcio nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici «il 9», abbinato al Totocalcio, nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di tre, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), si assumerà quale risultato valido ai fini della determinazione della colonna vincente quello del primo evento valido in schedina; per il concorso pronostici «+Gol», abbinato al Totogol, nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di tre, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), si assumerà quale risultato valido ai fini della determinazione della colonna vincente quello del primo evento valido in schedina.
9. Per il concorso pronostici Totocalcio e il concorso pronostici Totogol nel caso in cui più di quattro eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti; per il concorso pronostici «il 9», abbinato al Totocalcio, e per il concorso pronostici «+Gol», abbinato al Totogol, nel caso in cui più di tre eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti. AAMS ha, altresì, facoltà di anticipare la chiusura dell'accettazione stessa.
10. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, è stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione è fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
11. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso è annullato.
12. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto sull'esito finale delle partite stesse si intende riferito, se non diversamente specificato, al risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari.».
7. L'articolo 14 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«14 (Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro). - 1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità previste dall'articolo 11. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.
2. 1 premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta.».
8. L'articolo 15 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«15 (Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro). - 1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità previste dall'articolo 11. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta.».
9. All'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, le parole «nonché dal saldo settimanale, » e «e del saldo settimanale» sono soppresse.
10. All'articolo 17, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, la parola «è» è sostituita con la parola «sia».
11. L'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«1. La partecipazione al concorso pronostici Totocalcio si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante, ovvero con le modalità previste per il gioco a distanza.».
12. L'articolo 20, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«2. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario e il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.».
14. All'articolo 25 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 9 le parole «è più alta» sono sostituite con le parole «sia più alta»;
b) nel comma 12 la parola «riscontra» è sostituita con la parola «riscontri».
15. All'articolo 26, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, la parola «distribuisce» è sostituita con la parola « distribuisca».
16. All'articolo 27 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La partecipazione al concorso «il 9» si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni colonna sulle schedine di gioco del concorso Totocalcio, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell'apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante oppure con le modalità previste per il gioco a distanza.»;
b) nel comma 2, primo periodo, le parole «è almeno» sono sostituite con le parole «sia almeno».
17. L'articolo 28, comma 3, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«3. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario anche per il concorso pronostici «il 9»; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici «il 9» e Totocalcio, sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.».
19. All'articolo 33, comma 8, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, la parola «riscontra» è sostituita con la parola «riscontri».
20. L'articolo 34, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«1. Il concorso pronostici Totogol consiste nel pronosticare i sette eventi con il più elevato numero di reti segnate, posti in ordine decrescente per numero di reti, in un gruppo di quattordici eventi, connessi a competizioni sportive, determinati da AAMS.».
21. All'articolo 35 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La partecipazione al concorso pronostici Totogol si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i pronostici sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante ovvero con le modalità previste per il gioco a distanza.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totogol contengono:
a) l'elenco numerato dei 14 eventi prescelti per il concorso;
b) due o più pannelli, costituiti ciascuno da quattordici caselle per ognuna delle sette posizioni d'ordine pronosticabili, riportanti i numeri che contraddistinguono gli eventi in schedina.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco contrassegnando, in corrispondenza di ciascuna posizione d'ordine, il numero che contraddistingue in schedina l'evento prescelto. Per ciascuna delle sette posizioni d'ordine deve essere espresso almeno un pronostico.».
22. All'articolo 36 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole «il numero delle colonne unitarie» è inserita la parola «valide».
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario e il numero delle colonne unitarie valide derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.»;
c) al comma 3 dopo le parole «colonne unitarie» è inserita la parola «valide».
23. All'articolo 38 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento per cui è stata esattamente pronosticata la posizione d'ordine come determinata dalla colonna unitaria vincente.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Sono previste 4 categorie di vincita:
a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 7 punti;
b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 6 punti;
c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 5 punti;
d) 4ª categoria, per le colonne unitarie con 4 punti.».
25. Dopo l'articolo 39 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è inserito il seguente articolo:
«39-bis (Determinazione della colonna unitaria vincente). - 1.
Relativamente ai risultati degli eventi oggetto del concorso, la commissione di controllo determina la colonna unitaria vincente in base ai seguenti criteri:
a) la colonna unitaria vincente è formata dai sette numeri che contraddistinguono, nella schedina di gioco, i sette eventi con il più elevato numero di reti segnate, posti in ordine decrescente, rispetto al numero totale di reti segnate;
b) nei casi di parità del numero di reti segnate, è data precedenza, ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente, all'evento nel quale la squadra seconda indicata ha realizzato il più elevato numero di reti;
c) in caso di ulteriore parità è data precedenza, ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente, all'evento contrassegnato, nella schedina di gioco, con il numero d'ordine più basso.».
26. L'articolo 40, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«2. Il montepremi del concorso di cui al comma 1 è incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.».
27. All'articolo 42 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio del concorso Totogol è determinato nel modo seguente:
a) il 20 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 1ª categoria più l'eventuale jackpot, di cui all'articolo 40, comma 2;
b) il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 2ª categoria;
c) il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 3ª categoria;
d) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 4ª categoria.».
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In mancanza di colonne unitarie vincenti di una o più categorie, la somma dei relativi montepremi determina il jackpot.».
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totogol non si registrino vincitori per uno o più categorie di vincita, il relativo montepremi è ripartito in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.».
d) nel comma 11 le parole «è più alta» sono sostituite con le parole «sia più alta»;
e) nel comma 14 la parola «riscontra» è sostituita con la parola «riscontri»;
f) sono abrogati i commi da 6 a 10.
28. L'articolo 42-bis, comma 1, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«1. I primi quattro pronostici di una colonna unitaria valida del concorso Totogol, costituiscono l'oggetto del concorso «+Gol», cui si può partecipare solo congiuntamente al concorso pronostici Totogol, mediante pagamento di una specifica posta aggiuntiva.».
29. All'articolo 42-ter del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La partecipazione al concorso «+Gol» si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni pannello sulle schedine di gioco del concorso Totogol, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell'apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante, oppure con le modalità previste per il gioco a distanza.»;
b) nel comma 2 le parole «è almeno» sono sostituite con le parole «sia almeno».
30. All'articolo 42-quater del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La giocata sistemistica al concorso pronostici «+Gol» è effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del concorso Totogol e si compone delle colonne unitarie valide per il concorso Totogol che risultano diverse nei primi quattro pronostici.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario anche per il concorso pronostici «+Gol»; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici «+Gol» e Totogol, sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.».
31. L'articolo 42-sexies, comma 3, del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, è sostituito dal seguente:
«3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento per cui è stata esattamente pronosticata la posizione d'ordine. I premi a punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno realizzato quattro punti, corrispondenti ai primi quattro pronostici della colonna vincente del concorso Totogol.».
33. All'articolo 42-novies del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot di cui all'articolo 42-octies, comma 2, è assegnato alle colonne unitarie vincenti con 4 punti»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 4 punti, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo, determinando la formazione del jackpot.»;
c) nel comma 8 la parola «riscontra» è sostituita con la parola « riscontri».
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca: «Disciplina delle attività di giuoco» ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1948, n. 118.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, reca: «Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco» ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1951, n. 173.
- L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- L'art. 16, comma 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133, (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999, n. 113, S.O., così recita:
«1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.».
- Il decreto del Ministro delle finanze del 15 febbraio 2001, n. 156, reca: «Regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici» ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2001, n. 100.
- La legge 18 ottobre 2001, n. 383, reca: «Primi interventi per il rilancio dell'economia» ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, reca: «Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001», ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2002, n. 63.
- Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, reca, «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 2002, n. 158.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, reca: «Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137» ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2003, n. 161.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, reca: «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2004, n. 22.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, reca: «Regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'art. 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 aprile 2001, n. 85.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, reca: «Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288» ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1999, n. 27.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2003, n. 179, reca: «Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva» ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2003, n. 166.
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, (Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi):
«Art. 1-bis (Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse). 1. - Al fine di perseguire il progressivo superamento dell'assetto organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, di attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, nonché di perseguire l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attua un'apposita procedura selettiva in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla predetta sentenza.
2. Oggetto della procedura di cui al comma 1 è la concessione, fino alla data del 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica, di cui all'art. 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fino al numero massimo di 3.000. Le predette concessioni non si estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.
3. La procedura di cui al comma 1 è aperta alle domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'art. 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'art. 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La procedura è aperta altresì alle domande di soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari di concessione precedentemente conseguita, con scadenza successiva al 31 gennaio 2009, per l'esercizio e la raccolta di scommesse o di prodotti di gioco pubblici.
I soggetti di cui al primo periodo e i componenti dei relativi organi societari non devono avere controversie legali pendenti, per le quali non è ancora intervenuto il giudicato, nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativamente alle concessioni di cui al presente comma. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui al comma 1 i soggetti non in regola con i pagamenti dovuti alle amministrazioni interessate, relativamente a concessioni precedentemente conseguite.
4. Il modulo di domanda di partecipazione alla procedura selettiva è reso disponibile nel sito internet www.aams.it dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono ammissibili esclusivamente le domande redatte utilizzando la stampa del modulo estratto dal predetto sito.
5. Le concessioni di cui al comma 2 sono aggiudicate, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate rispetto ad una base pari ad euro 85.000. Qualora le concessioni sono aggiudicate a soggetti già titolari, per concessione precedentemente conseguita, diversa da quella oggetto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui al comma 1, di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta. La convenzione accessiva alla concessione è predisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base dello schema approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 28 agosto 2006. All'atto della sottoscrizione della convenzione accessiva da parte dei concessionari di cui al comma 3, secondo periodo, risultati aggiudicatari all'esito della procedura di cui al comma 1, sono revocate le concessioni precedentemente conseguite da tali concessionari per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.
6. Il comma 1 dell'art. 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, l'art. 6 degli schemi di convenzione per l'affidamento in concessione approvati con decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006, nonché le lettere f) e g) del comma 287 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e le lettere 0 e g) del comma 4 dell'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati. Al comma 13 dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «al totalizzatore» sono inserite le seguenti: «e a quota fissa» e le parole: «, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare,» sono soppresse.
7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 è istituito un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del predetto fondo è destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori, alle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, è elevata al 13,40 per cento delle somme giocate; le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente periodo rispetto alle entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono assegnate all'UNIRE, nella misura del 50 per cento, per essere interamente destinate all'incremento del monte premi e per il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Al fine di consentire il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali dell'UNIRE, per l'anno 2008 è assegnato al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni di euro, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del fondo di cui all'art. 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3 nonché del comma 5 del presente articolo, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono interamente destinate all'incremento del monte premi. Il piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie dell'UNIRE è approvato, entro il 15 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti.
8. All'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «eventi non sportivi» sono inserite le seguenti: «, escluse le manifestazioni per la cui realizzazione concorrono i soggetti ai quali si applicano le disposizioni agevolative di cui al comma 185 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2008».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 42-ter, 42-quater, 42-sexies e 42-novies del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003 n. 179, così come modificati dal presente decreto:
«Art. 1 (Oggetto del regolamento e definizioni). - 1.
Il presente regolamento definisce le regole generali relative ai concorsi pronostici su base sportiva, comprese quelle riferite alla gestione ed al controllo dei flussi finanziari relativi all'attività di vendita degli stessi, nonché le regole di gioco dei concorsi pronostici Totocalcio, "il 9", abbinato al Totocalcio, Totogol e "+Gol", abbinato al Totogol.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate;
d) cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a caratura, anche speciale, che costituisce ricevuta di partecipazione;
e) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale non viene più abilitato ad accettare giocate;
f) colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente ai concorsi pronostici Totocalcio; i nove pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici "il 9", abbinato al Totocalcio; i sette pronostici espressi dal partecipante, tra i quattordici eventi in palinsesto, relativamente al concorso pronostici Totogol; i quattro pronostici espressi dal partecipante, tra i quattordici eventi in palinsesto, relativamente al concorso pronostici "+Gol", abbinato al Totogol;
f-bis) colonna unitaria vincente, l'esatta sequenza di pronostici ufficializzata da AAMS in base all'esito degli eventi oggetto del concorso;
g) commissione di controllo, l'organo deputato al controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione, alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relative all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;
i) concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
l) concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche in più giorni, oggetto del pronostico del partecipante;
m) concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici "il 9", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici "il 9" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici Totogol l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'ultimo concorso pronostici "+Gol" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato "il 9", un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità od in una sua frazione temporale, od un'azione dell'avvenimento stesso sul cui esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato "+Gol", un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità o in una sua frazione temporale;
p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne unitarie su un'unica schedina di gioco;
q) giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
r) giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
s) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica;
t) giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici "il 9", la scritturazione abbreviata, su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o tre pronostici, cioè varianti doppie o triple, per uno o più degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici Totogol e l'abbinato concorso pronostici "+Gol", la scritturazione abbreviata su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due, o più pronostici, in almeno una delle posizioni da pronosticare; nello sviluppo della giocata sistemistica, non sono considerate valide, e quindi sono escluse dalla giocata, tutte le colonne unitarie che contengono almeno uno stesso pronostico in più di una posizione. Per le giocate sistemistiche riferite al concorso pronostici "+Gol", sono escluse dalla giocata tutte le colonne unitarie non considerate valide ai fini del concorso Totogol;

u) giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata dal partecipante; la giocata valida determina le colonne unitarie valide da considerare ai fini della individuazione delle colonne unitarie vincenti;
v) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
z) jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di e categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "il 9", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di qualsiasi categoria e riassegnato alla la categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo;
aa) operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella fornitura di servizi di gioco;
bb) partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
cc) posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria giocata;
dd) premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione;
ee) premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in ogni colonna unitaria precedentemente giocata;
ff) punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario nell'ambito della propria organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e comunicati ad AAMS prima dell'inizio dell'attività di concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia;
gg) punto di vendita, l'esercizio collegato ad uno dei concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero ad uno dei concessionari di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
hh) resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote unitarie di vincita;
ii) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio o del rimborso stesso;
ll) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:
i. le vincite pagate dai punti di vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;
ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
iii. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;
iiii. il compenso spettante al concessionario;
mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;
nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
oo) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;
pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive.».
«Art. 3 (Modalità di partecipazione ai concorsi pronostici e posta di gioco). - 1. La partecipazione al concorso avviene utilizzando apposite schedine di gioco, oppure con digitazione diretta dei pronostici sul terminale di gioco, ovvero con le modalità previste per il gioco a distanza.
2. È consentita la partecipazione al concorso anche mediante giocate sistemistiche, giocate a caratura e giocate a caratura speciale.
3. La posta, per ogni colonna unitaria, è comprensiva del diritto fisso, di cui all'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'aggio spettante al punto di vendita. L'importo della posta è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.».
«Art. 4 (Ricevuta di partecipazione). - 1. La partecipazione al concorso, se effettuata presso i punti di vendita; è attestata unicamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco. Le disposizioni in materia di gioco a distanza regolano la partecipazione al concorso effettuata attraverso i canali di raccolta autorizzati a tale tipologia di gioco.
2. Il controllo della rispondenza dei pronostici riportati sulla ricevuta con quelli dettati o indicati sulla schedina di gioco è a carico del partecipante, il quale deve segnalare immediatamente eventuali difformità.
In caso di difformità, il partecipante può chiedere l'annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi successivi all'accettazione della giocata, purché l'accettazione del concorso sia ancora aperta. L'orario di riferimento è quello del totalizzatore nazionale.
3. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, non sono annullabili le giocate per le quali sia stato riscosso un premio precedente di partecipazione e quelle a caratura.
Per le giocate a caratura è tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modalità stabilite da AAMS, la ristampa delle cedole di caratura accettate dal totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.
Le ricevute delle giocate annullate sono ritirate e conservate dal concessionario per cinque anni.».
«Art. 6 (Conservazione e protezione dei dati delle giocate). - 1. Ogni singola giocata registrata dal totalizzatore nazionale è successivamente archiviata con modalità che ne consentano la rilettura ed impediscano l'alterazione dei dati conservati.
2. Alla chiusura dell'accettazione, la commissione di controllo, di cui all'art. 7, sovrintende alla registrazione delle giocate accettate su supporto non riscrivibile e verifica il montepremi complessivo del concorso.
3. I dati relativi al totale delle giocate, al loro importo complessivo ed i supporti contenenti tutte le giocate accettate nel concorso sono consegnati alla commissione di controllo.
4. AAMS provvede alla custodia dei dati e dei supporti di cui al comma 3.».
«Art. 7 (Commissione di controllo). -1. La commissione di controllo è istituita da AAMS ed opera presso la sede dalla stessa indicata.
2. La commissione è composta da due rappresentanti di AAMS con qualifica di dirigente di cui uno svolge le funzioni di presidente, e da un dipendente di AAMS appartenenti alla terza area, cui sono affidate anche le funzioni di segretario.
3. Oltre ai membri effettivi sono nominati membri supplenti.
4. La commissione di controllo, oltre ai compiti esplicitamente previsti dal presente decreto, decide sui ricorsi presentati dai partecipanti. I ricorsi devono essere inviati per iscritto alla commissione di controllo, tassativamente entro i termini di decadenza previsti dall'art. 17 accompagnati dal pagamento di euro 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso spese e di diritti di segreteria. Le decisioni della commissione di controllo sono prese entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso e sono pubblicate sul primo Bollettino ufficiale immediatamente successivo alla decisione.
5. È fatta comunque salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, avverso la decisione sul ricorso della commissione di controllo ovvero in mancanza di tale ricorso.».
«Art. 16 (Versamenti al concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi). - 1. Sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e/o rimborsabili verificate dal singolo concessionario, sono effettuati i versamenti, sui conti correnti comunicati ad AAMS dallo stesso concessionario all'inizio dell'attività oggetto della concessione ed ad esso intestati, dell'importo complessivo dei premi e/o dei rimborsi di cui agli articoli 14 e 15. Il concessionario provvede al versamento dei premi e/o dei rimborsi a ciascun avente diritto con le modalità indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 14 e 15.
2. Le modalità operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.»
«Art. 17 (Termini di decadenza). - 1. Ferma la sussistenza del credito maturato, gli aventi diritto decadono dal diritto alla riscossione dei premi, nonché alla riscossione dei rimborsi, presso i punti di vendita e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non sia effettuata, secondo le modalità di cui all'art. 11, nel termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale degli esiti dei concorsi.
2. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro il termine di cui al comma 1, nonché i resti dei rimborsi delle giocate a caratura, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.».
«Art. 19 (Modalità di indicazione dei pronostici). - 1. La partecipazione al concorso pronostici Totocalcio si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante, ovvero con le modalità previste per il gioco a distanza.
2. I pronostici sono espressi attraverso i segni convenzionali 1, X, 2:
a) nel caso di eventi relativi a partite di calcio per i quali è richiesto il pronostico sull'esito finale o parziale della partita stessa, con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento e con il segno X si pronostica il loro pareggio;
b) nel caso di eventi relativi a tutti gli sport per i quali è richiesto il pronostico sull'esito conseguito da singoli competitori o squadre, per ogni singolo nome: con il segno i si pronostica il piazzamento dal 1° al 3° posto; con il segno X il piazzamento dal 4° al 6° posto; con il segno 2 si indica il piazzamento oltre al 6° posto o la mancata classificazione del competitore o della squadra;
c) nel caso di eventi relativi a competizioni nazionali ed internazionali di calcio o di altre manifestazioni sportive suddivise in gironi, batterie o gruppi, per i quali è richiesto il pronostico riguardo il piazzamento delle squadre: con il segno 1 si pronostica il piazzamento al 1° posto; con il segno X si pronostica il piazzamento al 2° posto; con il segno 2 si pronostica il piazzamento dal 3° posto o la mancata classificazione delle squadre nei gironi, nelle batterie o nei gruppi in cui risultano inserite;
d) nel caso di eventi relativi a partite di pallavolo per i quali è richiesto il pronostico sull'esito finale della partita: con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento entro il 4° set, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento entro il 4° set e con il segno X si pronostica la vittoria di una delle due squadre al 5° set;
e) nel caso di eventi relativi a partite di pallacanestro per i quali è richiesto il pronostico sull'esito finale della partita: con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento entro i tempi regolamentari, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento entro i tempi regolamentari e con il segno X si pronostica la vittoria di una delle due squadre ai tempi supplementari;
e-bis) nel caso in cui il concorso sia imperniato su competizioni olimpiche o su giochi mondiali, continentali, di area europea o extraeuropea, gli atleti o le squadre nazionali, iscritti per la partecipazione a discipline sportive prescelte dall'ente gestore e indicate nella scheda, sono suddivisi in tre gruppi, contraddistinti rispettivamente con i segni 1, X, 2. Marcando i predetti segni convenzionali, riferiti a ciascuna delle discipline inserite nella scheda, il partecipante indica in quale dei tre gruppi 1, X, 2 figurano inclusi gli atleti o le squadre che, in base ai risultati ufficiali conseguiti al termine delle competizioni stesse, risultano primi classificati in ciascuna delle discipline elencate.
3. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totocalcio contengono:
a) i quattordici eventi prescelti per il concorso;
b) da due a otto colonne, costituite ciascuna da tre caselle per ogni evento, contraddistinte dai segni convenzionali 1, X, 2.
4. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di gioco universali, valide per ogni concorso, in cui i quattordici eventi sono indicati con un numero d'ordine progressivo da 1 a 14; AAMS pubblicizza, attraverso il bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso prima dell'apertura dello stesso.
5. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco contrassegnando, per ciascun evento, la casella del segno convenzionale 1, X, 2, corrispondente al risultato pronosticato.
6. La giocata minima non può essere inferiore a 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici Totocalcio non può superare le 8.192 colonne unitarie.».
«Art. 20 (Giocate sistemistiche ed a caratura). - 1.
Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la ricevuta è emessa solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti all'art. 21, comma 2.
2. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario e il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.
3. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 colonne unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, della eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente fra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse, o del rimborso.
6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
7. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate con successivo provvedimento del direttore generale di AAMS. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente dal concessionario.».
«Art. 25 (Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori). - 1.
Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'art. 24, comma 1, si deduco l'importo dei premi precedenti di partecipazione, così determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio è determinato nel modo seguente:
a) il 40 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 1ª categoria, incrementato dell'eventuale jackpot, di cui all'art. 24, comma 2;
b) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 2ª categoria;
c) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 3ª categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero delle colonne unitarie vincenti della stessa costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti, il montepremi di l a categoria determina il jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totocalcio non si registrino vincitori di 1ª categoria, il montepremi di 1ª categoria è sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.
6. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 3ª categoria, è ripartito tra i vincitori di 3ª categoria.
7. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 2ª categoria, è ripartito tra i vincitori di 2ª categoria.
8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª e 3ª categoria, la somma dei relativi montepremi è ripartita in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
9. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore sia più alta di quella di una categoria superiore, è calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due categorie con la somma del numero delle colonne vincenti delle stesse.
10. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
11. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
12. Qualora la commissione di controllo riscontri, per qualsiasi motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi e riportato sul concorso immediatamente successivo.
«Art. 26 (Oggetto del concorso pronostici "il 9"). - 1.
I primi nove pronostici di una colonna unitaria del Totocalcio costituiscono l'oggetto del concorso "il 9", cui si può partecipare solo congiuntamente al concorso pronostici Totocalcio, mediante pagamento di una specifica posta aggiuntiva.
2. Nel caso in cui AAMS distribuisca schedine di gioco universali, valide per ogni concorso Totocalcio, i primi nove eventi di tali schedine di gioco costituiscono l'oggetto del concorso pronostici "il 9".».
«Art. 27 (Modalità di indicazione della volontà di partecipazione al concorso). - 1. La partecipazione al concorso "il 9" si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni colonna sulle schedine di gioco del concorso Totocalcio, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell'apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante oppure con le modalità previste per il gioco a distanza.
2. La partecipazione al concorso può essere anche di una sola colonna unitaria, purché la giocata al concorso Totocalcio, cui essa è collegata, sia almeno di 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici "il 9" non può superare le 8.192 colonne unitarie.».
«Art. 28 (Giocate sistemistiche ed a caratura). - 1. La giocata sistemistica al concorso pronostici "il9" è effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del concorso Totocalcio e si compone di tante colonne unitarie quante ne derivano dallo sviluppo delle sole varianti inserite nei primi nove eventi del concorso.
2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche per il concorso pronostici "il 9"; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici "il 9" e Totocalcio, sono comunicati al partecipante e la ricevuta è emessa solo dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti dall'art. 21, comma 2.
3. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario anche per il concorso pronostici "il 9"; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici "il 9" e Totocalcio, sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.
4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso giocate a caratura, è ammessa solo in quanto parte di un sistema relativo al concorso pronostici Totocalcio. Le modalità di effettuazione delle giocate a caratura ed il contenuto delle cedole di caratura fanno riferimento a quanto stabilito dall'art. 20, commi 3, 4, 5 e 6.
5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle informazioni previste dall'art. 20, comma 4, anche l'informazione concernente la partecipazione al concorso pronostici "il 9".
6. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono stabilite con il decreto del direttore generale di AAMS di cui all'art. 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente dal concessionario.».
«Art. 33 (Calcolo delle vincite e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori). - 1.
Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'art. 32, comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di partecipazione, così determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot di cui all'art. 32, comma 2, è assegnato alle colonne unitarie vincenti con 9 punti, corrispondenti ai primi 9 pronostici della colonna vincente del concorso Totocalcio.
3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica ed il numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce la quota unitaria di vincita.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 9 punti, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo, determinando la formazione del jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici "il9" non si aggiudica il jackpot, l'importo relativo è distribuito tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali rimanenti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
8. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontri, per qualsiasi motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è riportato sul concorso immediatamente successivo.».
«Art. 35 (Modalità di indicazione dei pronostici). - 1. La partecipazione al concorso pronostici Totogol si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i pronostici sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante ovvero con le modalità previste per il gioco a distanza.
2. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totogol contengono:
a) l'elenco numerato dei 14 eventi prescelti per il concorso;
b) due o più pannelli, costituiti ciascuno da quattordici caselle per ognuna delle sette posizioni d'ordine pronosticabili, riportanti i numeri che contraddistinguono gli eventi in schedina.
3. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco contrassegnando, in corrispondenza di ciascuna posizione d'ordine, il numero che contraddistingue in schedina l'evento prescelto. Per ciascuna delle sette posizioni d'ordine deve essere espresso almeno un pronostico.
4. La giocata minima non può essere inferiore a 2 colonne unitarie. La giocata massima non può superare le 16.384 colonne unitarie.
5. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di gioco universali, valide per ogni concorso, in cui i quattordici eventi sono indicati con un numero d'ordine progressivo da 1 a 14; AAMS pubblicizza, attraverso il bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso prima dell'apertura dell'accettazione.».
«Art. 36 (Giocate sistemistiche ed a caratura). - 1.
Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle colonne unitarie valide derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la ricevuta è emessa solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti all'art. 37, comma 2.
2. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario e il numero delle colonne unitarie valide derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.
3. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 colonne unitarie valide. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero totale delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione, conseguito dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse, o del rimborso.
6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
7. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate con il provvedimento del direttore generale di AAMS, di cui all'art. 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente dal concessionario.».
«Art. 38 (Tipologia dei premi del concorso e loro assegnazione). - 1. Il concorso Totogol assegna due tipologie di premio, cumulabili tra loro: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate ai fini del concorso pronostici Totogol alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima combinazione unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio è di 100,00 euro.
3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento per cui è stata esattamente pronosticata la posizione d'ordine come determinata dalla colonna unitaria vincente.
4. Sono previste 4 categorie di vincita:
a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 7 punti;
b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 6 punti;
c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 5 punti;
d) 4ª categoria, per le colonne unitarie con 4 punti.».
«Art. 40 (Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori). - 1. Il montepremi del concorso pronostici Totogol, da ripartire tra i vincitori, è costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'art. 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor;
d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'art. 17.
2. Il montepremi del concorso di cui al comma 1 è incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.».
«Art. 42 (Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori). - 1.
Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'art. 40, comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di partecipazione così determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio del concorso Totogol è determinato nel modo seguente:
a) il 20 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 1ª categoria più l'eventuale jackpot, di cui all'art. 40, comma 2;
b) il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 2ª categoria;
c) il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 3ª categoria;
d) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 4ª categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero delle colonne unitarie vincenti della stessa costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti di una o più categorie, la somma dei relativi montepremi determina il jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totogol non si registrino vincitori per uno o più categorie di vincita, il relativo montepremi è ripartito in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
6. ... (abrogato).
7. ... (abrogato).
8. ... (abrogato).
9. ... (abrogato).
9-bis. ... (abrogato).
9-ter. ... (abrogato).
9-quater. ... (abrogato).
9-quinquies. ... (abrogato).
10. ... (abrogato).
11. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore sia più alta di quella di una categoria superiore, è calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due categorie con la somma del numero delle colonne vincenti delle stesse categorie.
12. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
13. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
14. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontri, per qualsiasi motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è riportato sul concorso immediatamente successivo.».
«Art. 42-ter (Modalità di indicazione della volontà di partecipazione al concorso). - 1. La partecipazione al concorso "+Gol" si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni pannello sulle schedine di gioco del concorso Totogol, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell'apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante, oppure con le modalità previste per il gioco a distanza.
2. La partecipazione al concorso può essere anche di una sola colonna unitaria, purché la giocata al concorso Totogol, cui essa è collegata, sia almeno di 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici "+Gol" non può superare le 8.192 colonne unitarie.».
«Art. 42-quater (Giocate sistemistiche ed a caratura).
- 1. La giocata sistemistica al concorso pronostici "+Gol" è effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del concorso Totogol e si compone delle colonne unitarie valide per il concorso Totogol che risultano diverse nei primi quattro pronostici.
2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche per il concorso pronostici "+Gol"; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici "+Gol" e Totogol, sono comunicati al partecipante e la ricevuta è emessa solo dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti dall'art. 37, comma 2.
3. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza,- il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario anche per il concorso pronostici "+Gol"; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici "+Gol" e Totogol, sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso.
4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso giocate a caratura, è ammessa solo in quanto parte di un sistema relativo al concorso pronostici Totogol. Le modalità di effettuazione delle giocate a caratura ed il contenuto delle cedole di caratura fanno riferimento a quanto stabilito dall'art. 36.
5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle informazioni previste dall'art. 36, comma 4, anche l'informazione concernente la partecipazione al concorso pronostici "+Gol".
6. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono stabilite con il decreto del direttore generale di AAMS di cui all'art. 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente dal concessionario.».
«Art. 42-sexies (Tipologia e assegnazione dei premi del concorso). - 1. Il concorso "+Gol" assegna due tipologie di premio, cumulabili tra loro: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate ai fini del concorso pronostici "+Gol", alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso.
L'importo di ogni singolo premio è di 100,00 euro.
3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento per cui è stata esattamente pronosticata la posizione d'ordine. I premi a punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno realizzato quattro punti, corrispondenti ai primi quattro pronostici della colonna vincente del concorso Totogol.»
«Art. 42-novies (Calcolo delle vincite e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori). - 1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'art. 42-octies, comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di partecipazione, così determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot di cui all'art. 42-octies, comma 2, è assegnato alle colonne unitarie vincenti con 4 punti.
3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica ed il numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce la quota unitaria di vincita.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 4 punti, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo, determinando la formazione del jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici "+Gol" non si aggiudica il jackpot, l'importo relativo è distribuito tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali rimanenti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
8. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontri, per qualsiasi motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è riportato sul concorso immediatamente successivo.».