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DECRETO-LEGGE 18 settembre 2009, n. 131

Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila ((e anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010)). (09G0140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/9/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 165 (in G.U. 20/11/2009, n. 271).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2009)
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Testo in vigore dal:  21-11-2009
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha disposto il rinvio delle elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali nella provincia di L'Aquila a seguito degli eccezionali eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo;
Considerato che permane la straordinaria necessità ed urgenza di rinviare ulteriormente tutte le elezioni amministrative nella provincia di L'Aquila;
Ritenuto, conseguentemente, di dover prorogare il mandato degli organi elettivi attualmente in carica, fino allo svolgimento delle elezioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(( Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative
nella provincia di L'Aquila ))
1. Nella provincia di L'Aquila, le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nell'autunno del 2009 ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rinviate al turno annuale ordinario di elezioni amministrative del 2010. Il mandato dei relativi organi è prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.