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DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-2-2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 (in G.U. 24/04/2009, n. 95).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2023)
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vigente al 08/04/2022
  • Articoli
  • CAPO I


    Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione
    dell'espulsione e controllo del territorio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 6 bis
  • CAPO II


    Disposizioni in materia di atti persecutori
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 12 bis
  • 12 ter
  • CAPO III


    Disposizioni finali
  • 13
  • 14
  • Allegati
Testo in vigore dal:  16-10-2013 al: 8-12-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

Ammonimento
1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore
((adotta i provvedimenti))
in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.