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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 60

Disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-4-2008.
Decreto-Legge convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 102 (in G.U. 07/06/2008, n.132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2008)
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Testo in vigore dal:  11-4-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di garantire la continuità dei servizi svolti da Trenitalia nel settore dei trasporti regionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli attuali servizi, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio, previa definizione del fabbisogno effettivo per la realizzazione dei servizi di trasporto regionale , e della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 20, comma 7, dello stesso decreto legislativo, è autorizzata nell'anno 2008 la spesa di 80 milioni di euro da corrispondere direttamente alla società Trenitalia S.p.A.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.