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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2008, n. 162

Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-10-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201 (in G.U. 22/12/2008, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  23-12-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 2-quinquies

(((Modifiche all'articolo 83-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112))
((
1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, anche in attuazione di accordi volontari di settore stipulati nel rispetto della disciplina comunitaria della concorrenza, prezzi e condizioni sono rimessi alla autonomia negoziale delle parti. Il contratto scritto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.";
b) al comma 8, le parole: "Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile" sono soppresse;
c) al comma 10, primo periodo, le parole: "l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore è calcolato" sono sostituite dalle seguenti: "l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per la variazione dei costi del carburante è calcolato";
d) al comma 11, le parole: "agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1 luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "alle variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere dal 1 gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data";
e) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico";
f) il comma 24 è abrogato.
2. Il decreto previsto dal comma 15 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1, lettera e), del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. A valere sulle risorse di cui al comma 29 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rese disponibili a seguito dell'abrogazione del comma 24 del medesimo articolo, è autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008 per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
))