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DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008, n. 180

Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 gennaio 2009, n. 1 (in G.U. 09/01/2009, n.6).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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Testo in vigore dal:  10-1-2009
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Art. 1-bis

((Disposizioni in materia di chiamata diretta
e per chiara fama nelle università))
((
1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, è sostituito dai seguenti:
"9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.
9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.".
))