stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008, n. 180

Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 gennaio 2009, n. 1 (in G.U. 09/01/2009, n.6).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  10-11-2008 al: 9-1-2009
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di dettare norme che dispongono una distribuzione delle risorse stanziate per l'anno 2008 per la qualità del sistema universitario, tenendo conto dei risultati dei processi formativi e delle attività di ricerca scientifica, nonché della efficacia ed efficienza delle sedi didattiche;
Ritenuta la necessità ed urgenza di disciplinare, in attesa del riordino organico dei criteri di reclutamento dei professori universitari, le procedure relative ai concorsi di imminente espletamento, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e di valorizzazione del merito;
Ritenuta la necessità ed urgenza di assicurare immediate risorse aggiuntive per garantire l'esercizio del diritto allo studio, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni per il reclutamento
nelle università e per gli enti di ricerca
1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale.
2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008 - 2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: "Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.".
Conseguentemente, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 ed euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.
4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.
5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.
6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.
9. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "personale non dirigenziale" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,".