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DECRETO-LEGGE 3 novembre 2008, n. 171

Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205 (in G.U. 30/12/2008, n.303).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal:  10-7-2010
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Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative
alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione)
1. Le vinacce vergini nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione,
((nonché, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina,))
destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. È sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006".