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DECRETO-LEGGE 16 settembre 2008, n. 143

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-9-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.13 novembre 2008, n. 181 (in G.U. 15/11/2008, n.268).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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Testo in vigore dal:  1-1-2020
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Art. 2

Fondo unico giustizia
1. Il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: "Fondo unico giustizia", è gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalità stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23.
2. Rientrano nel "Fondo unico giustizia", con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;
c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. (4)
2-bis. A decorrere
((dal 1° luglio 2020))
rientrano in apposite gestioni separate del "Fondo unico giustizia":
a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e fino al riparto finale dell'attivo fallimentare, le somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34, primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942;
b) fino al momento della distribuzione, le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare;
c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile;
d) le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.
((10))
2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme di cui al comma 2-bis
((...))
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari al 50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto degli interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori del fallimento e all'assegnatario.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui al comma 2, intestano "Fondo unico giustizia" i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché le attività di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.A., con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul proprio sito internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di intestazione di cui al primo periodo, Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non già eseguite alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni delle somme sequestrate disposte anteriormente alla predetta data.
3.1. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai beni di cui ai commi 2 e 2-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter.
3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della società Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della società Poste italiane S.p.A, delle banche e degli altri operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.
4. Sono altresì intestati "Fondo unico giustizia" tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i relativi utili di gestione, nonché i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, è stata decisa dal giudice dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo Stato delle somme medesime.
6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è determinata altresì la remunerazione massima spettante a titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse intestate "Fondo unico giustizia". Con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione, le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonché la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, può essere rideterminata annualmente la misura massima dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A.
6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini statutari, e l'incasso della remunerazione dovuta a tale società a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo, seguono il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in forma di denaro intestate 'Fondo unico giustizià, Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio.
((
6-ter. Le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, adottato ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono estese, in quanto compatibili, alle somme affluite al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono adottate le eventuali ulteriori disposizioni necessarie a dare attuazione alle misure di cui al presente articolo.
A decorrere dal 1° luglio 2020, alla società di cui al comma 1 è intestato un conto corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato.
Sul conto corrente di cui al precedente periodo affluiscono, nel rispetto di quanto previsto ai periodi quinto e sesto del presente comma, le somme di denaro oggetto dei procedimenti di cui al comma 2-bis. La società di cui al comma 1 è assoggettata agli obblighi di programmazione finanziaria di cui agli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Fermo restando il rispetto degli obblighi di cui al precedente periodo e nella prospettiva di garantire stabilità alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza sul predetto conto di Tesoreria, la società di cui al comma 1, entro il 15 gennaio di ciascun esercizio finanziario, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia la previsione, su base annua, delle somme di cui al comma 2-bis, che saranno depositate, nell'anno finanziario di riferimento, nei conti correnti accesi presso il sistema bancario e postale, nonché la quantificazione della giacenza media annua del predetto conto di Tesoreria dello Stato intestato alla medesima società, da aggiornare con cadenza trimestrale. La società di cui al precedente periodo accredita i conti correnti accesi presso le banche e Poste Italiane Spa nella misura almeno pari a consentire l'esecuzione delle operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure nell'ambito del Fondo unico giustizia, disposte dagli organi competenti. Il Ministero della giustizia, con propria circolare, impartisce agli uffici giudiziari le istruzioni necessarie a rendere immediatamente operative le disposizioni di cui al presente articolo, prediligendo, ove ritenuto opportuno, il ricorso ad un principio di gradualità, con priorità agli uffici ubicati nelle sedi giudiziarie di più significativa rilevanza
))
7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; (8)
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali; (8)
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis. Le quote minime delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", di cui alle lettere a) e b) del comma 7, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2, lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono formate destinando le risorse in via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici.
9. All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262" sono soppresse.
10. Dalla gestione del "Fondo unico giustizia", non devono derivare oneri, né obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, ha disposto (con l'art. 6, comma 2-bis) che "Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca".
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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 467) che "Esclusivamente per l'anno 2014, le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono destinate, in misura comunque non superiore al 50 per cento, con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, nonché i fondi per l'incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
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AGGIORNAMENTO (10)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 430) che "Alle somme di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, giacenti sul conto di Tesoreria di cui al terzo periodo del comma 6-ter del medesimo articolo 2, come sostituito dal comma 429, è riconosciuto un tasso di interesse, liquidato semestralmente, pari al rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come media dei rendimenti d'asta delle emissioni dei BOT a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per l'applicazione del tasso di interesse medesimo. Nel caso in cui il rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come previsto nel precedente periodo, fosse negativo, il tasso di interesse da riconoscere sulle giacenze di Tesoreria di cui al citato terzo periodo del comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, è pari a zero".