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DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008, n. 137

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-9-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169 (in G.U. 31/10/2008, n.256).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/08/2019)
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vigente al 07/04/2014
Testo in vigore dal:  1-11-2008
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Art. 6

Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
(( e successive modificazioni, ))
comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento
(( nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto ))
.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.