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DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008, n. 137

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-9-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169 (in G.U. 31/10/2008, n.256).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/08/2019)
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vigente al 07/04/2014
Testo in vigore dal:  1-11-2008 al: 30-5-2017
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Art. 3

Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite
(( sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate ))
con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
((
1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
))
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite
((nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi ))
.
3.
(( Nella scuola secondaria di primo grado, ))
sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto
((, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, ))
un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
((
3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:
"4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi".
))
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti
((, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ))
e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.