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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 febbraio 2008, n. 79

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente alla modificazione delle dotazioni organiche del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/5/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/2008)
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Testo in vigore dal:  7-5-2008

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, recante il regolamento per l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2001;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato»" e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 5, comma 5;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», ed in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 gennaio 2005, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2005, registro n. 1, foglio n. 208, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, così come modificato ed integrato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 febbraio 2007;
Ritenuto che, ai sensi del predetto articolo 5, comma 5, della legge n. 36 del 2004, la dotazione organica relativa al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato, di cui alla Tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come sostituita da quella allegata al decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, debba essere incrementata di 83 unità per la qualifica di primo dirigente, da preporre ai comandi provinciali;
Considerato che la modifica della Tabella B non comporterà variazioni di spesa per il bilancio dello Stato se avverrà con decorrenza dal 1° gennaio 2005, in quanto i maggiori oneri finanziari connessi al predetto incremento saranno compensati con i risparmi di spesa derivanti da 31 cessazioni dal servizio di funzionari verificatesi negli anni 2003 e 2004;
Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla corrispondente riduzione, pari a complessive 114 unità, della dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificata dal predetto decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;
Ravvisata altresì la necessità, in relazione all'istituzione della dirigenza provinciale, di includere, nella Tabella B, in corrispondenza del livello di funzione « E»" della qualifica di primo dirigente, la funzione di «comandante provinciale»;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 905/ris del 4 aprile 2007;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Dotazioni organiche
1. In applicazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante l'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, a decorrere dal 1° gennaio 2005 le dotazioni organiche dei ruoli direttivo dei funzionari e dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato sono stabilite, rispettivamente, nelle Tabelle A e B allegate al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante, che sostituiscono quelle previste dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e modificate dal decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è il seguente:
«5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato.».
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2001, n. 99.
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, è il seguente:
«Art. 3 (Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificità, omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:
a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonché delle modalità di progressione di carriera e del corso di formazione;
b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a), e prevedendo altresì la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;
c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalità di accesso, di formazione e di progressione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, recante «Regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2001», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2003, n. 217.
- Il testo dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è il seguente:
«3. La individuazione dell'unità dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonché la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite per la prima con regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilità degli uffici di livello dirigenziale già operanti per il Corpo forestale dello Stato.».
- Per il testo dell'art. 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, si veda la nota al titolo.
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è il seguente:
«Art. 3 (Personale del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno 2005, gli ulteriori posti derivanti da incremento degli organici della Guardia di finanza si intendono comunque riservati, con le modalità previste dall'ordinamento del medesimo Corpo, a coloro che vi prestano servizio di leva in qualità di ausiliari. Per la copertura dei rimanenti posti disponibili si provvede mediante i concorsi previsti dall'art. 25, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalità di reclutamento previste dall'ordinamento del medesimo Corpo per il personale che vi presta servizio di leva in qualità di ausiliario.
2. Le somme finalizzate all'assunzione dei cinquanta allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di fino a 63 allievi operatori del Corpo forestale dello Stato.
2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.
2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è fissata in 616 unità.
2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, a condizione che il personale promosso abbia compiuto venticinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-quater, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.».
- Il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2005, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2005, n. 70.
- Il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 9 febbraio 2007, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali di livello regionale e provinciale del Corpo forestale dello Stato», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2007, n. 51.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, si veda la nota al titolo.
- Per il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si veda le note alle premesse.
- Il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2005, n. 75 e convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.